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Elettricità da rinnovabili collettive. Le novità del GSE.

Elettricità da rinnovabili collettive. Le novità del GSE.

Sia l’autoconsumo collettivo, a distanza o meno, che le CER (Comunità Energetica Rinnovabile) hanno come obiettivo principale quello di ridurre le emissioni di gas serra, aumentare l’efficienza energetica e favorire lo sviluppo locale. 
Il GSE (Gestore dei Servizi energetici) ha da poco introdotto delle novità, definendo nello specifico questi nuovi soggetti energetici, le loro attività e regole operative.
Cerchiamo di spiegare le differenze e come accedere al servizio di autoconsumo diffuso.

GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO

L’autoconsumo collettivo è una forma di collaborazione tra almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio o condominio. Per esempio, pensate a un palazzo con diversi appartamenti e con un impianto fotovoltaico sul tetto, che produce energia elettrica per le parti comuni e per le singole abitazioni. Se l’energia prodotta è superiore al consumo, la si può vendere alla rete elettrica.

GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO A DISTANZA

Si parla quindi di impianti fotovoltaici realizzati presso edifici o in siti diversi da quelli dove avviene l’autoconsumo, purché gli edifici siano a disposizione dell’autoconsumatore.
In sostanza aziende e condomini d’ora in avanti potranno collegarsi direttamente a impianti di produzione di energia rinnovabile. Per rendere tutto più comprensibile abbiamo realizzato l’immagine isometrica pubblicata qui sopra dove si può vedere chiaramente il concetto appena descritto. L’energia viene prodotta con un impianto fotovoltaico dislocato in un certo punto. Da qui avviene poi il dispacciamento verso altre sedi con il punto di autoconsumo posizionato a una certa distanza.

Una possibilità di questo tipo apre nuovi scenari estremamente interessanti, soprattutto per chi avrebbe investito nelle energie rinnovabili, ma logisticamente non avrebbe avuto dimensioni e spazi sufficienti.

CER (Comunità Energetica Rinnovabile)
Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono invece dei soggetti giuridici, creati da persone, imprese, enti o autorità locali che vogliono produrre e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili in modo condiviso e sostenibile. Secondo le prime disposizioni legislative, per far parte di una CER bisognava essere ubicati nello stesso Comune dove si trova l’impianto di generazione, il quale  doveva avere una potenza non superiore ai 200 kW.

Dal 2024,  è entrato in vigore un decreto che amplia le possibilità di creare e far parte di una CER.

  • La potenza massima passa da 200 kW a 1 MW. Questo significa che si potranno installare impianti più grandi e sfruttare meglio le superfici disponibili, anche per altre fonti oltre al fotovoltaico.
  • I membri di una CER non devono più essere collegati alla stessa cabina secondaria, ma basta che siano collegati alla stessa cabina primaria. Questo significa che si potranno aggregare soggetti che si trovano in zone più ampie e diverse tra loro, creando comunità più variegate e inclusive.
  • Le CER possono avere anche degli impianti esistenti, purché non superino il 30% della potenza totale. Questo significa che si potranno valorizzare gli impianti già installati e integrarli con quelli nuovi.

Chi sono i Referenti di questi nuovi soggetti energetici?

Il ruolo del Referente è di particolare importanza ai fini della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

  • il Responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio;
  • il Destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio;
  • il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

CER

  • Rappresentante legale dalla medesima comunità;
  • Produttore/cliente finale, membro della CER
  • Produttore “terzo” che risulti essere una ESCO certificata 

GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI

  • Cliente Finale

  • Produttore “terzo” che risulti essere una ESCO certificata

AUTOCONSUMATORE A DISTANZA

  • Rappresentante legale dalla medesima comunità;
  • Produttore/cliente finale, membro della CER
  • Produttore “terzo” che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

PASSI PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI AUTOCONSUMO DIFFUSO

CER

1.Individuo aree e superfici per gli impianti e membri all’interno di una stessa cabina primaria

2.Creo la CER con uno Statuto e individuo un Referente

GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI

1.Individuo aree e superfici per gli impianti e membri all’interno di uno stesso edificio

2.Individuo un Referente

AUTOCONSUMATORE A DISTANZA

1.Individuo aree e superfici per gli impianti e i punti di consumo all’interno di una stessa cabina primaria

2.Individuo un Referente

3. Ottengo i preventivi di connessione e verifico in via preliminare con il GSE se il progetto può accedere ai benefici

4. Ottengo autorizzazione a installare e connettere l’impianto alla rete

5. Realizzo l’impianto

6.Richiedo l’allaccio alla rete

7. Richiedo al GSE il servizio per l’autoconsumo diffuso

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